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Telecom Italia: Assemblea degli azionisti approvato Bilancio 2009 Telecom Italia

Approvato il Bilancio 2009
Approvate le iniziative in equity per i dipendenti
Nominato Consigliere Mauro Sentinelli
Conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A. l’incarico di revisione per il novennio 2010-2018

29/04/2010 - 19:19

L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Telecom Italia si è riunita oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola.

In sede ordinaria l’Assemblea:

  • ha approvato il bilancio dell’esercizio 2009 di Telecom Italia S.p.A., stabilendo di distribuire un dividendo in ragione di 5 euro cent per ciascuna azione ordinaria e di 6,1 euro cent per ciascuna azione di risparmio. Il dividendo sarà messo in pagamento dal 27 maggio 2010, con stacco cedola in data 24 maggio 2010;
  • ha approvato le iniziative in equity “Piano di azionariato diffuso per i dipendenti 2010-2014” e “Long Term Incentive Plan 2010-2015”, riservato a una parte della dirigenza, descritte negli appositi documenti informativi pubblicati il 13 aprile scorso;
  • ha nominato Consigliere di Amministrazione l’Ingegner Mauro Sentinelli, in sostituzione dell’Ingegner Stefano Cao dimessosi a fine 2009. Mauro Sentinelli rimarrà in carica per la durata residua del mandato dell’attuale Consiglio di Amministrazione (e dunque fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010). In considerazione dei rapporti già intercorsi con la Società, l’Ingegner Sentinelli (di cui si riporta in allegato il curriculum vitae) non si qualificherà come Amministratore indipendente;
  • ha conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A., sulla base della proposta motivata avanzata dal Collegio Sindacale, l’incarico di revisione del bilancio separato, del bilancio consolidato annuale, del bilancio consolidato semestrale abbreviato, del bilancio consolidato incluso nel Form 20-F e dei controlli interni ai sensi della sezione 404 del Sarbanes-Oxley Act per ciascuno degli esercizi del novennio 2010-2018.

In sede straordinaria l’Assemblea ha approvato la modifica dell’articolo 5 dello Statuto:

  • introducendo la facoltà di assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l’emissione di azioni da attribuire loro a titolo gratuito ai sensi dell’art. 2349 c.c. in funzione dell’attuazione delle iniziative in equity sopra descritte e più in generale per mettere a disposizione dell’Assemblea un ulteriore strumento operativo.
  • attribuendo al Consiglio di Amministrazione le deleghe per aumentare il capitale sociale a servizio delle citate iniziative in equity, in parte a pagamento, con emissione di azioni ordinarie riservate ai loro beneficiari, e in parte a titolo gratuito, mediante assegnazione di utili in forma di bonus share, nei termini già indicati nel comunicato stampa diffuso il 25 febbraio scorso e meglio descritti negli appositi documenti informativi pubblicati il 13 aprile scorso.

Nel corso dei lavori, come da richiesta formulata da Consob ai sensi dell’art. 114, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998, il seguente documento è stato distribuito in copia a tutti i partecipanti ai lavori e sarà riportato in allegato al verbale assembleare. A maggior chiarimento di quanto ivi esposto, si conferma che non è stato effettuato alcun accantonamento a copertura del rischio fiscale per imposte dirette, di cui ai punti 2. a) e 2. b).

Informazioni e notizie fornite nel corso dell'Assemblea degli azionisti ordinari di Telecom Italia S.p.A., come da richiesta di Consob ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. N. 58/1998

La Relazione finanziaria annuale di Telecom Italia al 31 dicembre 2009 contiene, nella Nota 3 al Bilancio consolidato, una descrizione del restatement per errori, ai sensi dello IAS 8, dei ricavi e dei costi registrati nel 2005, 2006 e 2007 relativi ad alcune operazioni poste in essere dalla controllata Telecom Italia Sparkle, per le quali sono stati notificati alla stessa Telecom Italia Sparkle il 23 febbraio 2010 specifici provvedimenti giudiziali emessi nell’ambito di un procedimento penale tuttora in corso. I predetti provvedimenti (“Ordinanza”) hanno ad oggetto la contestazione da parte della Procura della Repubblica di Roma (“Procura”) a taluni ex-amministratori, ex-dipendenti e dipendenti di Telecom Italia Sparkle dei reati di associazione a delinquere transnazionale, evasione fiscale, riciclaggio transnazionale, reinvestimento di proventi illeciti e intestazione fittizia di beni. I reati contestati di associazione a delinquere transnazionale, riciclaggio transnazionale e reinvestimento di proventi illeciti costituiscono anche reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Le operazioni commerciali di cui sopra, effettuate negli anni 2005-2007 con alcuni operatori minori del settore delle telecomunicazioni residenti nell'Unione Europea, si riferiscono a servizi di telecomunicazione di tipo "Premium", transitati sulla rete di Telecom Italia Sparkle.

 

Analisi interna – 2007

Nel novembre 2006, l’Autorità Giudiziaria ha sentito, quali persone informate dei fatti, alcuni funzionari, dirigenti e dipendenti di Telecom Italia Sparkle, con riferimento all'inchiesta allora in corso e relativa ad una possibile frode IVA, ascritta ad alcuni operatori di telecomunicazioni italiani, tra cui gli stessi clienti e fornitori individuati nell’Ordinanza. In seguito a ciò, nel gennaio 2007 è stata avviata un'analisi interna con particolare riferimento ai contratti ed ai rapporti commerciali con i medesimi clienti e fornitori. A seguito delle analisi interne effettuate con l'assistenza di consulenti fiscali indipendenti, nel giugno 2007 sono stati interrotti – a scopo cautelativo - i rapporti commerciali con i suddetti soggetti.

Nell'ambito delle analisi, Telecom Italia ha valutato la propria posizione IVA, con particolare riferimento all’imposta corrisposta in relazione alle operazioni commerciali sopra descritte e, sulla base delle informazioni al tempo note, ha concluso che la detrazione dell’IVA su tali acquisti fosse un comportamento legittimo.

 


Elementi successivi

L’analisi e le informazioni acquisite dall’Ordinanza in poi hanno fornito elementi valutativi aggiuntivi rispetto ai fatti oggetto di indagine già analizzati nel passato, integrandone la conoscenza con aspetti ignoti in precedenza, risultanti dall’azione investigativa attuata dall’Autorità Giudiziaria avvalendosi di poteri e facoltà ad essa propri.


Analisi Interna – 2010

A seguito della notifica dell’Ordinanza, sono state attivate specifiche consulenze legali e contabili indipendenti per lo svolgimento di una documentary investigation sulle attività del periodo 2005-2009. L'analisi ha riguardato i contratti ed i rapporti di Telecom Italia Sparkle, diversi da quelli oggetto dell’Ordinanza, con particolare riferimento alle controparti diverse dai principali operatori di telecomunicazioni e dalle altre società del Gruppo Telecom Italia. L’analisi ha altresì riguardato i dati di traffico, i relativi ricavi, costi e pagamenti.

A seguito di richiesta della Consob in data 22 aprile 2010, ai sensi dell’art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

1. Le sanzioni tributarie oggetto di accantonamento in relazione alle predette operazioni sono state determinate sulla base dell’ipotesi che la società addivenga ad una definizione precontenziosa delle contestazioni ai fini IVA che potrebbero essere elevate dall’Agenzia delle Entrate in merito alla cosiddetta “frode carosello” in cui Telecom Italia Sparkle si è trovata coinvolta.

Per quanto riguarda la definizione precontenziosa si fa riferimento all’istituto denominato “accertamento con adesione” previsto dall’art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 218 del 1997; detto istituto prevede la possibilità che ufficio e contribuente pervengano ad una definizione concordata delle maggiori imposte dovute dopo l’emissione dell’avviso di accertamento. In questo caso le sanzioni amministrative sono ridotte ad ¼ del minimo.

Le violazioni che si ritiene possano con ogni probabilità essere contestate dall’Agenzia delle Entrate sono le seguenti:

a) indebita detrazione IVA per circa 298 milioni di euro, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997, che comporterebbe una sanzione amministrativa da un minimo del 100% ad una massimo del 200% dell’IVA illegittimamente detratta;

b) infedele dichiarazione annuale ai fini IVA, ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.Lgs.  n. 471 del 1997, che comporterebbe una sanzione amministrativa da un minimo del 100% ad un massimo del 200% della minore IVA dichiarata rispetto a quella dovuta.

Ai fini dell’eventuale applicazione delle suddette sanzioni si precisa che, in caso di più violazioni, varrebbe il principio del cosiddetto “cumulo giuridico” che prevede la comminazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata del 25%.

Tenuto conto di quanto precede, qualora si addivenisse alla formalizzazione dell’accertamento con adesione, le sanzioni complessive ammonterebbero ad un totale di circa 93 milioni di euro.

Si segnala che, a seconda dell’effettiva articolazione dell’attività di verifica fiscale da parte dei competenti organi, sarebbe possibile che la società accedesse ad una diversa e più favorevole forma di definizione precontenziosa, nota come “adesione al processo verbale di constatazione”, prevista dall’art. 5-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997. Questa norma prevede l’applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di 1/8 del minimo, nel caso il contribuente accetti integralmente le contestazioni elevate tramite il processo verbale di constatazione.

In questo caso le sanzioni a carico della società ammonterebbero a circa 46 milioni di euro.

Si è ritenuto comunque opportuno accantonare la più elevata sanzione comminabile in base all’istituto dell’accertamento con adesione, in quanto ritenuta più probabile.

In merito alla ripartizione per anno delle imposte e delle sanzioni accantonate si fornisce il seguente dettaglio in milioni di euro:

In relazione a dichiarazioni apparse su alcune agenzie di stampa in seguito ad un incontro tenuto oggi con le rappresentanze sindacali dall’Amministratore Delegato Franco Bernabé, Telecom Italia smentisce fermamente che nel corso dell’incontro sia stato fatto alcun riferimento da parte dello stesso Amministratore Delegato alla politica dei dividendi, ad aumenti di capitale o alla sostenibilità del debito.

 

15 febbraio 2008

In relazione a dichiarazioni apparse su alcune agenzie di stampa in seguito ad un incontro tenuto oggi con le rappresentanze sindacali dall’Amministratore Delegato Franco Bernabé, Telecom Italia smentisce fermamente che nel corso dell’incontro sia stato fatto alcun riferimento da parte dello stesso Amministratore Delegato alla politica dei dividendi, ad aumenti di capitale o alla sostenibilità del debito.

 

15 febbraio 2008

In relazione a dichiarazioni apparse su alcune agenzie di stampa in seguito ad un incontro tenuto oggi con le rappresentanze sindacali dall’Amministratore Delegato Franco Bernabé, Telecom Italia smentisce fermamente che nel corso dell’incontro sia stato fatto alcun riferimento da parte dello stesso Amministratore Delegato alla politica dei dividendi, ad aumenti di capitale o alla sostenibilità del debito.

 

15 febbraio 2008

(milioni di euro)

Imposte

Sanzioni

Totale

Anno 2005

50

16

66

Anno 2006

194

61

255

Anno 2007

54

16

70



298

93

391

2. a)  Con riferimento al possibile rischio relativo alle imposte dirette (IRES e IRAP) evidenziato nelle note al Bilancio consolidato si precisa che l’Agenzia delle Entrate, interpretando in modo restrittivo il combinato disposto dei commi 4) e 4-bis) dell’art. 14 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, potrebbe disconoscere la deducibilità dei costi sostenuti nei confronti delle società controparti di Telecom Italia Sparkle (“Controparti”) nelle operazioni oggetto di indagine da parte della Procura.

La stima del possibile onere per le maggiori imposte dovute in milioni di euro è la seguente:

(milioni di euro)

IRES

IRAP

Totale

Anno 2005

87

14

101

Anno 2006

232

37

269

Anno 2007

51

8

59



370

59

429

Oltre alle imposte potrebbero essere applicate sanzioni amministrative da un minimo del 100% ad un massimo del 200% delle suddette imposte.

2. b)  La società ha valutato con attenzione i pareri rilasciati da autorevoli professionisti. I pareri, dopo aver dato conto degli indirizzi dell’Amministrazione Finanziaria e degli orientamenti della dottrina, hanno concordemente rilevato che le caratteristiche e le particolarità oggettive delle operazioni che sono state ritenute anomale (ma in ogni caso regolarmente registrate in contabilità) inducono a ritenere possibile, e non probabile, il rischio di disconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti da Telecom Italia Sparkle nei confronti delle Controparti, anche perché tali costi si riferiscono ad operazioni produttive di ricavi, tutti già dichiarati e tassati secondo il criterio della competenza economica.

Le conclusioni si fondano su una lettura logico-sistematica del menzionato articolo 14, comma 4-bis), della legge n. 537/1993, che tiene conto dello stretto collegamento tra i costi contestati ed i ricavi assoggettati all’IRES ed all’IRAP di periodo, nonché della necessità di interpretare la norma rispettando i principi fondamentali dell’ordinamento tributario, e il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione.

3.  In data 28 marzo 2010 la Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Roma - I Gruppo tutela entrate ha iniziato una verifica amministrativa relativa ad Imposte sui redditi ed IVA a carico di Telecom Italia Sparkle per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Al termine di tale verifica la Guardia di Finanza con ogni probabilità notificherà alla società un Processo Verbale di Constatazione che - successivamente - verrà inviato all’Agenzia delle Entrate competente.

Al riguardo, ad oggi non sono da segnalare novità rispetto a quanto già rappresentato in sede di Relazione finanziaria annuale 2009.

4.  Nell’ambito delle attività svolte da Telecom Italia Sparkle a seguito dei provvedimenti assunti dalla Procura, vi è stato anche l’affidamento a consulenti esterni di un incarico avente ad oggetto lo svolgimento di una documentary investigation, con lo scopo di individuare l’eventuale esistenza di eventi che avessero caratteristiche simili alle fattispecie ipotizzate dalla Procura. A tal fine è stata effettuata l’analisi dei dati di traffico voce e dei relativi costi e ricavi, in relazione agli anni 2005-2009, con particolare focus sulla capogruppo Telecom Italia Sparkle. E’ stata altresì condotta un’analisi documentale, sempre con riferimento agli anni 2005-2009, di taluni contratti (circa 500) relativi al traffico, in particolare traffico voce, stipulati principalmente tra la società da una parte e soggetti terzi dall’altra, diversi dai principali operatori di comunicazioni e dai soggetti comunque stabilmente presenti nel mercato di riferimento. Tali contratti sono stati oggetto sia di verifiche comparative (alla luce della prassi contrattuale con vari operatori) sia, per quelli maggiormente significativi dal punto di vista economico, di discussioni e approfondimenti ad hoc.

I contratti oggetto del procedimento penale in corso non sono stati analizzati nell’ambito della documentary investigation al fine di non interferire in alcun modo con le indagini svolte dalla Procura.

Non sono state svolte analisi della corrispondenza, delle e-mails e delle altre comunicazioni scritte. Il personale della società non è stato intervistato, tuttavia i consulenti si sono confrontati con il management a limitati fini di chiarimento e supporto dell’attività di indagine documentale e delle relative risultanze. Ciò in considerazione delle limitazioni imposte dal procedimento penale in corso, nonché sulla base delle leggi e regolamenti applicabili in materia di diritto del lavoro e privacy. L’attività si è svolta in un periodo di circa 5 settimane ed è stata conclusa in tempo utile per consentire la pubblicazione del bilancio consolidato del Gruppo Telecom Italia (inclusivo delle informazioni contabili relative a Telecom Italia Sparkle e alle sue controllate) entro i termini di legge.

Per quanto riguarda il traffico voce e i relativi costi e ricavi, l’analisi ha avuto principalmente ad oggetto eventuali situazioni che presentassero caratteristiche simili a quelle relative alle fattispecie ipotizzate dalla Procura, vale a dire:

(i) flussi di traffico ad elevato valore unitario;

(ii) traffico ricevuto da controparti estere e consegnato a controparti in Italia;

(iii) traffico ad elevata concentrazione;

(iv) traffico destinato a paesi con un regime fiscale privilegiato (destinazione e controparti);

(v)  pagamenti effettuati in paesi diversi dal paese di residenza delle controparti contrattuali, nonché in relazione a traffico con controparti residenti in paesi a rischio riciclaggio.

La coerenza, rispetto alle finalità perseguite dalla documentary investigation, delle metodologie e dei criteri di analisi utilizzati per l’analisi del traffico voce e dei relativi costi e ricavi, è stata confermata da apposita consulenza.

4. a)  Con riguardo ai contratti oggetto di valutazione maggiormente significativi in termini di costi o ricavi, dall’analisi non sono emersi elementi tali da far ritenere che gli stessi siano stati stipulati con finalità diverse da quelle tipiche.

Per ciò che attiene invece ai dati di traffico ed ai relativi costi e ricavi, i consulenti hanno identificato situazioni di gestione commerciale del traffico per le quali ex post non si è stati in grado di ricostruire ragionevoli motivazioni tecniche o di business. In particolare sono state individuate alcune operazioni, effettuate principalmente nell’anno 2005, che hanno prodotto un impatto complessivo tanto sui ricavi che sui costi di Telecom Italia Sparkle pari a circa 52 milioni di euro e che hanno evidenziato le seguenti caratteristiche:

(i) consegna e raccolta reciproca, con altri operatori europei, di alcuni specifici volumi di traffico simili e non differenziabili destinati a controparti extracomunitarie, con costi pari ai ricavi;

(ii) identici volumi di traffico raccolti da, e consegnati a, un medesimo operatore (“loop”);

(iii) traffico ad elevata concentrazione di raccolta e di destinazione, consegnato a controparti in Italia con destinazione in paesi con un regime fiscale privilegiato;

(iv) traffico raccolto da una controparte italiana e consegnato dalla società a un operatore satellitare italiano, e in parte riconsegnato alla società con destino la medesima controparte italiana.

La tipologia di cui al punto (i) è di gran lunga la più significativa rispetto all’importo oggetto di restatement (circa 47 milioni di euro su complessivi 52 milioni di euro).

4. b)  Per ciò che attiene agli accantonamenti al fondo rischi e alle rettifiche operate in conseguenza delle anomalie di cui si è avuto evidenza, qui allegato è un riepilogo complessivo degli impatti sul bilancio consolidato. Per quanto riguarda in particolare gli impatti derivanti dalle operazioni indicate al precedente paragrafo 4 a), la società ha ritenuto opportuno accantonare l’importo di circa 11 milioni di euro a titolo di IVA indebitamente detratta e circa 1 milione di euro per sanzioni.

4. c)  I consulenti incaricati della documentary investigation non hanno evidenziato ulteriori significative anomalie.

5.  In merito all’esistenza di eventuali rischi ulteriori rispetto ai richiamati rischi fiscali, si rappresenta quanto segue. Ferme e impregiudicate le difese che Telecom Italia Sparkle perseguirà con il massimo del vigore per dimostrare la propria estraneità ai fatti addebitati, in caso di condanna nel procedimento ex D.Lgs. n. 231/2001, Telecom Italia Sparkle potrebbe essere sottoposta a sanzioni amministrative (il cui ammontare sarebbe contenuto) ed eventualmente interdittive. In tale evenienza è anche prevista la confisca del profitto del reato che, nell’attuale formulazione della contestazione mossa dai Pubblici Ministeri, ammonterebbe a circa 72 milioni di euro (che nel caso di specie risulterebbe già garantita da fideiussione – cfr. Nota 29 della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2009).


Allegati - Dettagli

TOTALE IMPATTI
(milioni di euro)

2005

2006

2007

20082009Totale


Rettifica Totale Ricavi e proventi operativi

(323)

(754)

(168)

00(1.245)
Rettifica Acquisti di Materie e Servizi311707155001.173
Altri costi operativi (accantonamenti)

(77)

(256)

(70)



(403)
- Accantonamenti a Fondi rischi per IVA indebitamente
dedotta
(60)(195)(54)00(309)
- Accantonamenti a Fondi rischi per sanzioni(17)(61)(16)00(94)
Effetto sull'EBITDA e sull'EBIT(89)(303)(83)00(475)


Oneri finanziari (Accantonamento per interessi)0(4)(8)(10)(10)(32)


Effetto sull’Utile ante imposte(89)(307)(91)(10)(10)(507)
Effetto sull’Utile netto(89)(307)(91)(10)(10)(507)


Effetto sul Patrimonio netto(89)(396)(487)(497)(507)
Effetto sul Fondo per rischi ed oneri89396487497507


di cui: Accantonamenti e Oneri connessi alla Documentary Investigation
(milioni di euro)20052006200720082009Totale
Rettifica Totale Ricavi e proventi operativi(47)(3)(2)00(52)
Storno Costi47320052
Altri costi operativi (accantonamenti)(11)(1)0

(12)
- Accantonamenti a Fondi rischi per IVA indebitamente dedotta(10)(1)000(11)
- Accantonamenti a Fondi rischi per sanzioni(1)0000(1)


Effetto sull'EBITDA e sull'EBIT(11)(1)000(12)


Oneri finanziari - Accantonamento a Fondo rischi0(2)000(2)


Effetto sull’Utile ante imposte(11)(3)000(14)
Effetto sull’Utile netto(11)(3)000(14)


Effetto sul Patrimonio netto(11)(14)(14)(14)(14)
Effetto sul Fondo per rischi ed oneri1114141414


di cui: Accantonamenti e Oneri connessi all'Ordinanza del 23 febbraio 2010
(milioni di euro)20052006200720082009Totale
Rettifica Totale Ricavi e proventi operativi(276)(751)(166)00(1.193)
Storno Costi264704153001.121
Altri costi operativi (accantonamenti)(66)(255)(70)00(391)
- Accantonamenti a Fondi rischi per IVA indebitamente dedotta(50)(194)(54)00(298)
- Accantonamenti a Fondi rischi per sanzioni(16)(61)(16)

(93)


Effetto sull'EBITDA e sull'EBIT(78)(302)(83)00(463)


Oneri finanziari - Accantonamento a Fondo rischi0(2)(8)(10)(10)(30)


Effetto sull’Utile ante imposte(78)(304)(91)(10)(10)(493)
Effetto sull’Utile netto(78)(304)(91)(10)(10)(493)


Effetto sul Patrimonio netto(78)(382)(473)(483)(493)
Effetto sul Fondo per rischi ed oneri78382473483493


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Rozzano (MI), 29 aprile 2010