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La posa degli impianti TLC è disciplinata dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 “CCE”). “Lex specialis”, dettata dal Legislatore per regolamentare la realizzazione di impianti che hanno evidente carattere di pubblica utilità. Da anni, il Legislatore nazionale ha avviato una progressiva semplificazione delle norme che regolano l’installazione degli impianti di comunicazione elettronica, con l’obiettivo di assicurare il completo dispiegamento del Piano Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga, la diffusione della tecnologia 5G e tutte le opportunità di crescita connesse allo sviluppo digitale del Paese. Tale processo si è sostanziato nella riduzione dei tempi dei procedimenti autorizzatori e in normative semplificate in funzione di tecnologie e apparati sempre meno invasivi sotto il profilo realizzativo ed edilizio.
SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE
Il Governo, con il “decreto Semplificazione e Semplificazione Bis” ha ridotto i tempi massimi di ottenimento delle autorizzazioni a seconda del tipo di intervento e della necessità o meno di convocare una Conferenza di Servizi, che può essere di tue tipologie:
1. Conferenza dei servizi non necessaria: Tempi ottenimento autorizzazione (art. 49 c. 7)
2. Conferenza dei servizi necessaria e convocata o necessaria ma non convocata entro 5 giorni dall’istanza: Tempi ottenimento autorizzazione
SOPRINTENDENZE: ACCORDI E PROTOCOLLI
La semplificazione normativa ha interessato anche la disciplina in materia di tutela dei beni paesaggistici, culturali e archeologici1. La costituzione di Tavoli Tecnici presso le Soprintendenze del Sud Italia ha dato vita a soluzioni condivise con l’ente per superare problematiche operative e gestionali che rallentano i procedimenti autorizzatori. La stipula di verbali di accordo e protocolli d’intesa ha consentito il superamento della VPIA con la nomina preventiva dell’archeologo al pari della presentazione di istanze cumulative con istruttoria unica e rilascio di parere unico cumulativo.
(1) L’articolo 21, comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP) prevede che “l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”. Il successivo art. 22 precisa che tale autorizzazione è rilasciata nel termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Sovrintendenza medesima. A norma dell’articolo 10, comma 1, del CBCP, sono beni culturali “le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico”. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera g del CBCP, per “spazi aperti” sono da intendersi le pubbliche piazze, i giardini, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani